La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Si tratta di un’attività complessa volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali, si può definire come la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la salute dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.
La sorveglianza sanitaria deve essere attuata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori.
La periodicità delle visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria dipende dal livello di esposizione al rischio riscontrato sul luogo di lavoro, dopo un’attenta valutazione.
Visite mediche
Le visite mediche comprendono gli esami clinici ebiologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Per motivate ragioni, il medico competente può avvalersi anche della collaborazione di medici specialisti.
Visita medica preventiva d’idoneità alla mansione
La visita può prevedere test di esposizione per verificare un’eventuale positività Contratta in precedenti esperienze lavorative.
Visita medica periodica
Le prime visite e quelle periodiche implicano un controllo dello stato di salute dei lavoratori per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Visita medica su richiesta del lavoratore
È prevista dalla legge quando il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore.
Visita medica per cambio di mansione / Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
È prevista dal D.Lgs. 81/08 solo in alcuni casi specifici.
Visita medica precedente la ripresa del lavoro
È prevista dal D.Lgs. 81/08 quando il lavoratore torna al lavoro dopo un’assenza per motivi di salute durata più di sessanta giorni continuativi.
CONSULENZA E SUPPORTO
Valutazione dei rischi
Il medico competente affianca il Datore di Lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella stesura del documento di valutazione dei rischi. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, il medico competente partecipa alle riunioni periodiche indette dai datori di lavoro
Gestione delle cartelle sanitarie
Il medico competente istituisce e aggiorna sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Organizzazione del primo soccorso
Il medico competente collabora con il datore di lavoro nella definizione dei provvedimenti necessari e nell’organizzazione di corsi di formazione per i lavoratori, in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.
Attività di formazione e informazione dei lavoratori
Il medico è a disposizione dei lavoratori, e dei loro rappresentanti per la sicurezza, che desiderino informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti.